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Adeguamento dei sistemi di fatturazione elettronica al nuovo formato XML. Ecco le principali novità
Adeguamento dei sistemi di fatturazione elettronica al nuovo formato XML. Ecco le principali novità

Adeguamento dei sistemi di fatturazione elettronica al nuovo formato XML. Ecco le principali novità


Team Benfapp - 13/11/2020
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Indice

Cosa è bene sapere sul nuovo formato

Già dal 1 ottobre 2020 il SdI accetta le fatture elettroniche con il nuovo formato XML, presentato nella versione 1.6.1 delle specifiche tecniche disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Prima di entrare nel merito delle novità introdotte, chiariamo subito che l’adeguamento dei sistemi di fatturazione elettronica non avrà alcun impatto sui titolari di partita IVA, in quanto sarà ovviamente gestito dagli intermediari come noi che si occuperanno di processare regolarmente le fatture nel nuovo formato.

A tal proposito, è doveroso comunicare che i nostri sistemi accettano tutte le fatture passive (acquisti) emesse nei confronti dei nostri clienti già dal primo giorno in cui il SdI ha cominciato ad inviarle. Inoltre chi ha integrato il proprio gestionale con Benfapp, per trasmettere i file XML tramite il nostro canale telematico, può già inviare fatture col nuovo formato.

Essendo stato fissato il 1 gennaio 2021 come data limite per adeguarsi, abbiamo sposato la linea dei principali protagonisti del mercato di ritardare il più possibile la generazione delle fatture col nuovo formato. Il motivo principale sta forse nel tentativo di sfruttare il più possibile il periodo di inevitabile “rodaggio” di Sogei ed essere pronti quando tutti i sistemi saranno ormai allineati.

Di fatto, come abbiamo documentato sulla nostra pagina LinkedIn, Sogei ha già implementato nuovi blocchi sulla validazione delle fatture, che abbiamo prontamente recepito.

Anche se fino al 31 dicembre il vecchio schema è comunque accettato dal SdI, Sogei ha già introdotto nuovi controlli su alcuni campi del tracciato XML, come per esempio sul valore del tag <PECDestinatario>, che sono stati già implementati sui nostri sistemi.

Entro la fine di novembre 2020 pubblicheremo quindi le nuove opzioni di scelta che saranno disponibili sul pannello per la generazione della fattura. Di fatto si tratta della possibilità di specificare e dettagliare meglio alcune informazioni, che come si vedrà serviranno anche a semplificare alcuni adempimenti fiscali.

Sogei ha anche chiarito, con la FAQ n.149 pubblicata il 15 ottobre 2020, dal 1 gennaio 2021 continueranno comunque ad essere accettate le fatture col vecchio formato, se la data documento non è successiva al 31 dicembre 2020.

Le nuove opzioni disponibili col nuovo formato

Sono i codici Tipo Ritenuta, Natura ed i codici Tipo Documento a diventare più dettagliati a partire dal 1° ottobre 2020, data di debutto delle nuove specifiche tecniche per la compilazione della fattura elettronica.

Sul documento delle specifiche tecniche i titolari di partita IVA possono approfondire le novità in arrivo, anche se raccomandiamo sempre un confronto col proprio commercialista.

Passiamo quindi in rassegna le principali novità che saranno disponibili nel gruppo DatiGeneraliDocumento della Sezione Dati Generali, e che potrebbero già trovarsi in fatture passive ricevute dal 1 ottobre.

Campo DatiRitenuta

All’interno della sezione, saranno disponibili le nuove e più dettagliate codifiche relative alla ritenuta (TipoRitenuta), con l’introduzione dei seguenti codici:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Campo TipoDocumento

Importantissima, per ciò che si dirà in seguito in merito ai vantaggi introdotti dal nuovo formato, le novità riguardanti i codici TipoDocumento, che classificano per l’appunto la tipologia di fattura trasmessa al SdI.

Ecco i 18 codici specifici, utili al fine di individuare nell’immediato la tipologia di operazione, che sarà possibile indicare in fattura a partire dal 1° ottobre 2020:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Sulle Guide di Benfapp sono elencate le procedure con cui gli utenti del sistema possono usare i nuovi tipi documento, come indicato sulla Guida alla Compilazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Campo DatiCassaPrevidenziale

Guardando ai codici Natura (da indicare anche nel blocco ) per le operazioni esenti IVA, dal 1° ottobre 2020 si passa da 7 a ben 24 valori, cioè:

  • N1 escluse ex art.15
  • N2 non soggette (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
  • N2.2 non soggette – altri casi
  • N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 esenti
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

Gli effetti positivi del nuovo formato sull’integrazione della fattura in caso di reverse charge interno ed esterno

Le nuove opzioni descritte prima consentono un’importante semplificazione delle procedure di integrazione della fattura legate all’applicazione del meccanismo del reverse charge.

Nello specifico, le nuove operazioni consentite sono:

  • Possibilità di creare un file XML indicando il codice operazione TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno“.
  • Possibilità di emettere un documento in formato elettronico anche per quanto riguarda le fatture ricevute in relazione ad ipotesi di reverse charge esterno, tramite i codici TD17, TD18, TD19.

Per tali operazioni pertanto si può essere esonerati dalla presentazione della comunicazione esterometro.
Esterometro di cui comunque è prevista l’abrogazione a partire dalle operazioni 1/1/2022, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 . Anche se quindi non c’è obbligo di utilizzo per i nuovi tipi documento, è buona prassi l’implementazione sui sistemi di compilazione della fattura elettronica, con particolare riguardo per integrazioni ed autofatture con l’estero.

Dichiarazione precompilata per i titolari di Partita IVA

La maggiore scelta dei valori per il campo <NaturaOperazione> del documento o della singola linea di dettaglio della fattura, rappresenta un primo passo per la messa a punto della dichiarazione precompilata per le partite IVA: le categorie generiche N2, N3, N6 non si potranno più utilizzare. L’Agenzia delle Entrate utilizzerà anche i dati delle e-fatture trasmesse al SdI per predisporre le bozze delle dichiarazioni di imprese e professionisti.

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