Il
Documento di trasporto (DDT) è un documento contabile di consegna emesso in relazione alla movimentazione di beni. È entrato in vigore quando è stata
abrogata la bolla di accompagnamento col
DPR n. 627/1978,
con la soppressione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.
L’obbligo del DDT rimane in vigore solo in caso di:
- Emissione fattura differita;
- Spedizione di determinati beni (ad esempio sigarette o fiammiferi;
- Trasporti non traslativi (deposito, lavorazioni, ecc.).
Uno degli
utilizzi ai fini fiscali, si ha infatti quando il contribuente abbia intenzione di avvalersi della fatturazione differita
(articolo 21, DPR n. 633/72), ma non è l'unico.
Il DDT è un documento a tutti gli effetti rilevante ai fini fiscali oltre che civili e certifica un
trasferimento di merci dal cedente
(venditore) al
cessionario (acquirente), tutelando ad esempio Cedente e Cessionario sull'avvenuta consegna delle merci, che avviene
presso la sede indicata dal cessionario quale luogo di consegna.
Il trasporto può essere effettuato sia dal mittente che dal destinatario, oppure utilizzando un
trasportatore che si assume
l'incarico della consegna.
Il DDT non deve obbligatoriamente accompagnare la merce, bensì può essere
trasmesso telematicamente, a patto che la trasmissione
sia effettuata entro il giorno in cui ha inizio la consegna della merce (Circolare n. 249 del 11 ottobre 1996), anche perché non sussiste obbligo
di firma da parte del cliente all'atto del ricevimento del DDT stesso.
Gli obblighi di
conservazione a norma sono regolati dall’articolo 39 del DPR n 633/72 e dall’articolo 2220 del codice civile e riguardano il soggetto che cede la merce e il cessionario, non il trasportatore.