La Legge di Bilancio 2020 non introduce l’obbligo di fatturazione obbligatoria per il regime forfetario, ma ha previsto un regime premiale.
Indice
Contribuenti che applicano il regime forfetario
Contribuenti esclusi dal regime forfetario 2020
Obbligo di conservazione
Riferimenti
Contribuenti che applicano il regime forfetario
I contribuenti che applicano il regime forfetario non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica che invece
è facoltativa e consigliata. Per i contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da
fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto
a quattro anni anziché gli ordinari cinque.
Si fa riferimento all’art. 88 secondo cui “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche,
il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto
di un anno”.
Si tenga presente che il contribuente forfetario dovrà sempre emettere fattura elettronica per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica
Amministrazione. Nell’ipotesi in cui un soggetto decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del
regime fiscale applicato – cioè quello forfetario – e nel campo descrizione dell’e-fattura che le somme non sono soggette a ritenuta.
Contribuenti esclusi dal regime forfetario 2020
I contribuenti esclusi dal regime forfetario 2020, a causa dei limiti introdotti dalla Manovra, hanno 60 giorni di tempo per adeguarsi ai
nuovi adempimenti, in primis la fattura elettronica. Anche se non c’è ancora unanimità di interpretazione della norma, quindi potrà essere
invocato il termine di 60 giorni per svolgere gli adempimenti necessari per il passaggio al regime fiscale ordinario.
Obbligo di conservazione
Sebbene i documenti fiscali soggetti a conservazione debbano essere trattati secondo quanto previsto per il loro formato originario, il contribuente in regime forfettario (o regime di vantaggio) non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche, quindi è importante che conservi in modo analogico le fatture ricevute in via analogica o anche via PEC.
Riferimenti
Il testo della Legge di Bilancio per l'anno 2020
(Legge 27 dicembre 2019, n.160. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)
è disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Un elenco completo di semplificazioni e adempimenti per il regime forfetario
si possono trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.